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N. 24/2022

Trento, 30 settembre 2022

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

si segnala, per opportuna conoscenza, che con il decreto 19 agosto 2022 il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha stabilito che possono beneficiare dell'indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, consistente in un'indennità una tantum pari a 200 euro, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali. Questi ultimi procederanno, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.

Le pratiche, per gli iscritti che ne potranno beneficiare, sono gestite direttamente da ENPAM e la domanda deve essere inviata tramite la propria area riservata entro il 30 novembre 2022.

Leggi qui tutti i dettagli della procedura, le caratteristiche e le eccezioni.

 

Ricordo infine che entro il prossimo 31 dicembre deve essere regolarizzato l'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022.

Per il triennio 2020-2022 è confermato l'obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni).

Si evidenzia l'importanza della regolarità della propria posizione ECM in quanto la formazione permanente del medico è obbligatoria ai sensi dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica per cui, il mancato rispetto dell’obbligo ECM, può avere rilevanza disciplinare.
Inoltre, la posizione non regolare per i crediti ECM può comportare perdita di occasioni di lavoro, sia nell’ambito pubblico che privato e sottolineo che, in caso di richiesta di risarcimento danni per colpa professionale, la non regolare posizione per i crediti ECM può comportare la mancanza di copertura assicurativa, mettendo a rischio il proprio patrimonio personale.

Suggerisco quindi di controllare la propria posizione e le funzionalità sul portale nazionale CoGeAPS al quale, ricordo, si accede esclusivamente con SPID.

 

Vi ringrazio per l'attenzione e porgo a tutti un cordiale saluto,

IL PRESIDENTE dott. Marco Ioppi

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