Le informazioni date ai pazienti possono essere integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico (nella sala di attesa) affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati (questo in particolar modo è valido per i MMG e i pediatri di libera scelta ma anche per le strutture sanitarie pubbliche e private).
- Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria anche se devono analiticamente, essere evidenziati eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
- per fini di ricerca scientifica e nell’ambito di sperimentazioni cliniche, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;
- per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica;
- ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
L’informativa va fornita al momento in cui i dati sono ottenuti o raccolti dal medico, per iscritto o con altri mezzi anche elettronici, ovvero se richiesto dall’interessato le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. Scelta questa che spetta al medico dopo attenta valutazione delle caratteristiche della propria organizzazione.
Lo studio medico dovrà consegnare con le stesse modalità anche ai propri collaboratori e ai fornitori le opportune informative.