Colui che esercita la professione – singolarmente o insieme ad altri professionisti – prendendo le decisioni sui mezzi e le finalità del trattamento di dati personali, è definito dal Regolamento Titolare del Trattamento dei dati personali.

Per coloro che svolgono l’attività in forma associata, in forma stabile e continuativa, potrebbe configurarsi la necessità di sottoscrivere un accordo di Contitolarità del trattamento dei dati, per legittimare il trattamento in comune dei dati, condividere misure di protezione e procedure.

Tutti i professionisti – anche se non usano il personal computer – sono tenuti al rispetto della normativa trattando dati personali dei loro pazienti e sugli stessi gravano i doveri e responsabilità derivanti dalla normativa sulla protezione di tali dati.

E’ utile ricordare anche che, nel Regolamento scompare la distinzione basata sulla natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati avendone responsabilità, rilevando unicamente la finalità del trattamento perseguita, vale a dire se la finalità concerne un interesse pubblico o privato. L’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri potrà essere posta in essere a prescindere dalla natura soggettiva di chi la compie.