Il primo obbligo per il medico, indipendentemente dalle dimensioni del proprio studio professionale, è quello di informare il paziente, con linguaggio semplice e chiaro e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli articoli 13 e 14 del Regolamento che sono in sintesi:
- i dati di contatto del Titolare del trattamento e del DPO se nominato
- le finalità del trattamento (finalità di cura, diagnosi, assistenza, terapia ecc..)
- le basi giuridiche del trattamento (consenso, contratto di cura, le finalità di rilevante interesse pubblico)
- periodo di conservazione dei dati
- a chi vengono comunicati i dati (dentro e fuori la propria struttura)
- una chiara esplicazione del diritto di accesso e degli altri diritti degli interessati e la modalità per esercitarli.