Di seguito i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 13, commi 1, lett. b), c), del D.Lgs. N.33/2013.

Art. 13, c. 1, lett.  b) e  c)  d.lgs. n. 33/2013
 
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l’organizzazione   delle  pubbliche amministrazioni

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita’ e comprensibilita’ dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;